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Legge 24/12/2003 n. 350

157. Al fine di garantire il proseguimento e la funzionalità dell’attività di soccorso aereo svolto dal nucleo elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 120 unità appartenenti al profilo operativo della posizione economica B1, che svolgono mansioni corrispondenti a quelle dei profili aeronaviganti della posizione economica B2, sono collocate in tali profili in soprannumero con progressivo riassorbimento nell’ambito della dotazione organica del settore aeronavigante di cui alla Tabella A del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002 n. 314. Gli oneri derivanti sono determinati nella misura complessiva massima di 282.000 euro a decorrere dal 1º gennaio 2004.

158. Per l’anno 2004, nell’ambito delle deroghe di cui al comma 54, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000 n. 146, possono essere utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma breve delle Forze armate di cui ai bandi già emanati in applicazione dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997 n. 332, e successive modificazioni, per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, utilizzando i candidati già idonei collocati nella residua graduatoria di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1996, nonché mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell’articolo 6 della legge 30 novembre 2000 n. 356, e dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure autorizzatorie di cui al comma 55, con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443.

159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, con dotazione a decorrere dall’anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

160. All’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. L’aliquota prevista dal comma 4 dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1985 n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell’articolo 7 della legge 22 dicembre 1986 n. 910, sono determinate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».

161. All’articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 499, dopo le parole: «università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca», sono inserite le seguenti: «nonché, nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l’anno 2004, dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165».

162. Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, non si applicano ai contributi dello Stato in favore degli enti e delle associazioni per l’assistenza alle collettività italiane all’estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 200.

163. Al comma 4, ultimo periodo, dell’articolo 7 del decreto-legge 27 aprile 1990 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990 n. 165, sono soppresse le parole da: «, salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze» fino a: «stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze».

164. In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni di cui ai commi 193 e 194 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, non trovano applicazione relativamente al potenziamento dell’Amministrazione finanziaria e alla erogazione di compensi incentivanti la produttività del personale. I commi 195 e 196 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, sono abrogati.

165. All’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell’articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l’attività di controllo e di monitoraggio dell’andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il per- seguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, con effetto dall’anno 2004, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell’Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le somme derivanti dall’applicazione del comma 1, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell’Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all’apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1».

166. L’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni, è abrogato, ad eccezione dell’ultimo periodo del comma 3, nonché dei commi 6-bis e 7. Il comma 6 dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e il comma 1-bis dell’articolo 32 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, sono abrogati. All’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;

b) al comma 1, dopo le parole: «di fornitura» sono inserite le seguenti: «di beni e servizi a rilevanza nazionale»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di prezzoqualità per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento».

167. All’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: «e servizi» sono inserite le seguenti: «a rilevanza regionale» ;

b) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.

168. Al decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001 n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 2, le parole: «aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ovvero ad» sono sostituite dalle seguenti: «attuino i princìpi di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e all’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ovvero»;

b) il comma 2 dell’articolo 2 è abrogato.

169. All’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e servizi» sono inserite le seguenti: «di rilevanza nazionale» e sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;

b) il comma 7 è abrogato.

170. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, le parole: «Tali enti, per l’acquisto di beni e per l’approvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000 n. 388» sono soppresse.

171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP Spa.

172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilità interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, può fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei princìpi di concorrenza.

Art. 4 - Finanziamento agli investimenti

1. Per l’anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l’anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T- DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di euro.

2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga ban- da dei dati via Internet. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1º dicembre 2003. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 30 milioni di euro.

3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto, nel caso dell’acquisto, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.

4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2 non può essere cumulato, nell’ambito della stessa offerta commerciale, con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del medesimo utente. Il contributo per l’acquisto o noleggio dei decoder in tecnica C-DVB è riconosciuto a condizione che l’offerta commerciale indichi chiaramente all’utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.

 

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